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 STATUTO CONSORZIO SCOLASTICO

SE BEDIGLIORA

 

Capo no. 1: Generalità

 

Art. 1

Denominazione e comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio SE di Bedigliora è costituito tra i Comuni di Curio, Miglieglia e Bedigliora un Consorzio ai sensi dellaLegge sul Consorziamento dei Comuni (LCC) del 21.2.1974 e l'art. 63.a della Legge sulla Scuola del 29.5.1958.

Per il suo disciplinamento fa stato la deroga a norma dell'art. 2 cpv. 2 LCC.

Art. 2

Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di amministrare il centro scolastico sito a Bedigliora

Art. 3

Proprietà

Il centro scolastico è di proprietà del Comune di Bedigliora per 9/18, del Comune di Curio per 7/18 e del Comune di Miglieglia per 2/18.

Art. 4

Competenze comunali

Il Consorzio è competente a gestire autonomamente il soprammenzionato centro.

Art. 5

Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni di Curio, Miglieglia e Bedigliora. La sede del Consorzio è a Bedigliora.

Art. 6

Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

 

Capo no. 2: Organi del Consorzio

 

Art. 7

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

a) i legislativi dei Comuni consorziati
b) la delegazione consortile
c) la commissione della Gestione
d) la commissione scolastica

Essi stanno in carica quattro anni.

Art. 8

Legislativi comunali
competenze

1) Adottare e modificare lo Statuto;
2) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
3) deliberare sulle spese non previste dal preventivo in quanto superino l'importo di Fr. 10'000.-- di competenza della Delegazione consortile;
4) nominare i membri della Delegazione consortile e della Commissione della Gestione;
5) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 9

Delegazione consortile
Composizione

La Delegazione consortile si compone di sei membri così suddivisi due membri per il Comune di Curio due membri per il Comune di Miglieglia due membri per il Comune di Bedigliora

Art. 10

Elezione

La Delegazione consortile è nominata all'inizio di ogni quadriennio dai legislativi comunali proporzionalmente ai gruppi che li compongono.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato o di impiegato del Consorzio.

Art. 11

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dalla Delegazione consortile all'inizio del quadriennio e rimangono in carica per quattro anni.

Art. 12

Segretario

Il segretario del Consorzio funziona sulla base di un mansionario.

Art. 13

Competenze

La delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi.

In particolare:

a) esegue o fa eseguire le risoluzioni dei legeslativi comunali;

b) allestisce per ogni anno il preventivo e il consuntivo;

c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, nonché delle tasse e dei contributi d'altra fonte;

d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;

e) nomina il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile;

f) nomina gli impiegati del Consorzio;

g) nomina i docenti del centro consortile;

h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come gli articoli 113, 179 e 180 della LOC.

Art. 14

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona per analogia secondo le norme del capitolo quarto della Legge Organica Comunale, tranne gli articoli 80, 81, 82 da 106 a 110 inclusi e 116.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dei legislativi comunali, fino a un importo annuo complessivo di Fr. 10'000.-.

Art. 15

Commissione della Gestione

Composizione

La commissione della Gestione si compone di tre membri. Un rappresentante per ogni Comune consorziato.

Art. 16

Elezione

La Commissione della Gestione è eletta dai legislativi comunali all'inizio del quadriennio tra i membri della Commissione della Gestione del legislativo e sta in carica quattro anni.

Art. 17

Funzione

La Commissione della Gestione funziona in applicazione analogica Delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge Organica Comunale

Art. 18

Commissione scolastica

Composizione

La Commissione scolastica si compone di sei membri

Art. 19

Elezione

La Commissione scolastica è nominata all'inizio di ogni quadriennio dalla Delegazione consortile.

I docenti che insegnano nel Consorzio e le persone a essi legati dai Vincoli di parentela indicate dalla LOC, non possono far parte della Commissione scolastica

Art. 20

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dalla Commissione scolastica all'inizio del quadriennio e rimangono in carica quattro anni.

Art. 21

Competenze

La commissione scolastica:

a) collabora con la Delegazione consortile nello svolgimento dei Compiti previsti dall'art. 51 della Legge sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Elementare;

b) esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici

c) formula alla Delegazione consortile il preavviso per l'assunzione dei docenti e il personale di Direzione.

 

 Capo no. 3: Finanziamento e gestione

 

Art. 22

Finanziamento

Il consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

a) le quote di partecipazione dei Comuni

b) i sussidi erariali

Le mansioni amministrative vengono svolte dal segretario e sono renumerate. Dette prestazioni sono quantificate in ca. 80 ore annuali e sono renumerate in Fr. 45.-- l'ora lordi.

I delegati ricevono un'indennità (Fr. 40.-- l'ora)

Art. 23

Quote di partecipazione dei Comuni

I comuni partecipano alle spese del Consorzio come segue:

a) spese d'insegnamento
le spese per il pagamento degli stipendi dei docenti e le spese per l'acquisto del materiale didattico (quaderni, libri di testo, materiale d'suo, ecc...) sono ripartite ogni anno in ragione del numero degli allievi di ogni singolo Comune consorziato.

b) spese di gestione
le spese per il personale di pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, l'acqua potabile, ecc... vengono ripartite ogni anno in ragione del numero degli allievi di ogni singolo Comune consorziato.

c) spese di trasporto
le spese di trasporto sono a carico dei singoli Comuni che ne assumono anche l'organizzazione.

d) spese di manutenzione
le spese di manutenzione e le riparazioni sono ripartite secondo le quote di proprietà menzionate all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 24

Tasse e contributi

Possono essere prelevate tasse e contributi conformemente alla leggi vigenti della Legislazione scolastica (vedi ad es. gli articoli 54, 55 e 56 della Legge sulla Scuola

Art. 25

Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per anologia le norme della Legge Organica Comunale.

Art. 26

Bilanci preventivi e consuntivi

I Bilanci preventivi e consuntivi vengono sottoposti ai rispettivi legislativi comunali per l'approvazione nei seguenti termini:

a) i bilanci preventivi in concomitanza con la presentazione del Bilancio del Comune.

b) i bilanci consuntivi in concomitanza con la presentazione del Bilancio del Comune.

A questo scopo la Delegazione consortile invia al Consiglio di Stato e ai Municipi dei Comuni consorziati, all'intenzione dei rispettivi legislativi:

a) i bilanci preventivi entro il 30 Settembre di ogni anno;

b) i bilanci consuntivi entro il 15 Febbraio di ogni anno

 

 

 Capo no. 4: Norme varie


Art. 27

Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge Organica Comunale

Art. 28

Scioglimento

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati. E' comunque riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stat

Art. 29

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato ha approvato il presente Statuto in data 15. Maggio 1997. Le modifiche nel 2008
Categoria: Regolamenti
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