INDICE
Preambolo
Premessa
TITOLO I
Nome del Comune – Designazione delle frazioni –
Stemma - Sigillo comunale - Gonfalone
Art. 1 Nome
Art. 2 Specificazione
Art. 3 Sigillo - Stemma
Art. 4 Gonfalone
TITOLO II
Organizzazione politica
CAPITOLO I
Gli organi del Comune
Art. 5 Organi
CAPITOLO II
L’Assemblea comunale
Art. 6 Composizione
Art. 7 Attribuzioni
CAPITOLO III
Il Consiglio comunale
Art. 8 Istituzione
Art. 9 Elezione
Art. 10 Dimissioni e decadenza
Art. 11 Attribuzioni
Art. 12 Seduta costitutiva
Art. 13 Ufficio presidenziale
Art. 14 Sessioni ordinarie
Art. 15 Sessioni straordinarie
Art. 16 Luogo
Art. 17 Modo di convocazione
Art. 18 Frequenza - sanzioni
Art. 19 Riconvoazioni
Art. 20 Funzionamento e partecipazione del Municipio
Art. 21 Pubblicità del Consiglio comunale
Art. 22 Messaggi municipali - rapporti
Art. 23 Urgenze ed emendamenti
Art. 24 Sistema di voto
Art. 25 Quoziente di voto
Art. 20 Funzionamento e partecipazione del Municipio
Art. 26 Entrata in materia
Art. 27 Votazioni
Art. 28 Revoca di risoluzioni
Art. 29 Casi di collisione
Art. 30 Verbale
Art. 31 Pubblicazioni delle risoluzioni
Art. 32 Interrogazioni
Art. 33 Interpellanze
Art. 34 Mozioni
Art. 35 Referendum
Art. 36 Iniziativa
CAPITOLO IV
Le Commissioni
Art. 37 Commissioni
Art. 38 Validità delle sedute
Art. 39 Rappresentanza proporzionale
Art. 40 Commissione Gestione
Art. 41 Commissione Petizioni
Art. 42 Commissione Opere pubbliche
Art. 43 Ispezione degli atti
Art. 44 Obbligo di discrezione
Art. 45 Rapporti
CAPITOLO V
Il Municipio
Art. 46 Composizione
Art. 47 Nomine decisioni d’inizio legislatura
Art. 48 Competenze generali
Art. 49 Attribuzioni
Art. 50 Competenze delegate
Art. 51 Competenza a delegare
Art. 52 Tasse e indennità speciali
Art. 53 Sedute
Art. 54 Funzionamento
Art. 55 Spese non preventivate
Art. 56 Lavori e forniture
Art. 57 Verbale
Art. 58 Criteri di comportamento
CAPITOLO VI
Il Sindaco
Art. 59 Competenze
CAPITOLO VII
Dicasteri, commissioni e delegazioni
Art. 60 Dicasteri
Art. 61 Delegazioni e commissioni
Art. 62 Commissioni speciali
Art. 63 Dichiarazione fedeltà
Art. 64 Organo peritale di controllo
TITOLO III
I dipendenti comunali
Art. 65 Dipendenti in genere
Art. 66 Rapporti d’impiego
Art. 67 Dichiarazione di fedeltà
Art. 68 Obblighi e doveri di servizio
Art. 69 Segretario comunale
Art. 70 Diritto di firma
Art. 71 Il perito
TITOLO IV
Onorari, stipendi, diaria e indennità
Art. 72 Emolumenti
TITOLO V
Gestione finanziaria e contabilità
Art. 73 Piano finanziario
Art. 74 Preventivi e consuntivi
Art. 75 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità
Art. 76 Moltiplicatore
Art. 77 Messaggi per investimenti
Art. 78 Diritto di firma
TITOLO VI
I beni comunali
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Art. 79 Definizione
Art. 80 Suddivisione
Art. 81 Amministrazione
Art. 82 Alienazioni - Locazioni
Art. 83 Titolo di acquisizione ed estensione
CAPITOLO II
Utilizzo dei beni amministrativi
Art. 84 Uso comune
Art. 85 Uso speciale
CAPITOLO III
Tasse
Art. 86 Ammontare
Art. 87 Criteri di computo
Art. 88 Esenzioni
CAPITOLO IV
Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie
Art. 89 Fideiussioni e mutui
Art. 90 Divieti
Art. 91 Prestazioni obbligatorie
TITOLO VII
Ordine pubblico
Art. 92 Norma generale
Art. 93 Rumori molesti : divieto
Art. 94 Quiete notturna
Art. 95 Lavori rumorosi
Art. 96 Lavori festivi e notturni
Art. 97 Lavori agricoli e giardinaggio
Art. 98 Esercizi pubblici
Art. 99 Ballo e manifestazioni ricreative
Art. 100 Funzioni religiose : rispetto
TITOLO VIII
Polizia locale
CAPITOLO I
Lavori – manomissioni e danneggiamenti – affissioni
Art. 101 Lavori stradali
Art. 102 Manomissioni e danneggiamenti
Art. 103 Affissioni
Art. 104 Siepi e muri di cinta
Art. 105 Costruzioni pericolanti
Art. 106 Gronde e paraneve
Art. 107 Polizia mortuaria
CAPITOLO II
Polizia sanitaria – animali
Art. 108 Generalità
Art. 109 Rifiuti
Art. 110 Cani
Art. 111 Maltrattamenti
CAPITOLO III
La circolazione
Art. 112 Generalità
Art. 113 Arredo urbano
TITOLO IV
Edilizia – protezione del paesaggio e dei beni culturali ed artistici
Art. 114 Generalità
Art. 115 Manutenzione dei fondi
TITOLO X
Contravvenzioni e multe
Art. 116 Ammontare della multa
Art. 117 Rapporti e segnalazioni
Art. 118 Procedura
TITOLO XI
Regolamenti – ordinanze – convenzioni – petizioni
Art. 119 Regolamenti
Art. 120 Ordinanze
Art. 121 Esecuzione di compiti pubblici
Art. 122 Petizioni
TITOLO XII
Disposizioni transitorie ed abrogative
Art. 123 Entrata in vigore
Art. 124 Abrogazioni
REGOLAMENTO
DEL COMUNE DI BEDIGLIORA
Preambolo
Il Comune di Bedigliora si prefigge di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare quelli delle future. A tale riguardo si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l’equità sociale, la protezione dell’ambiente e l’efficienza economica. Nel contempo incoraggia una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.
Premessa
Il presente regolamento comunale, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC) ed i relativi decreti di applicazione
TITOLO I
Nome del Comune – Designazione delle frazioni -
Stemma – Sigillo comunale - Gonfalone
Nome art. 1
Il nome del comune è Bedigliora.
Specificazione art. 2
1) circoscrizione Bedigliora, è comune del Circolo di Sessa, Distretto di Lugano,
confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Astano, Croglio, Curio, Novaggio e Pura.
2) frazioni il territorio giurisdizionale del Comune comprende le frazioni di :
Banco, Beride, Brivio, Feredino e Nerocco.
3) limiti territoriali I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale.
Sigillo – Stemma art. 3
Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Comune e lo stemma che rappresenta : un chiodo su campo rosso nella parte sinistra ed un gufo su campo giallo nella parte destra, divisi verticalmente.
impronta sigillo -
Gonfalone art. 4
Il gonfalone viene esposto in occasione delle sedute del Consiglio comunale, di votazioni ed elezioni, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale o regionale, ciò a discrezione del Municipio.
TITOLO II
Organizzazione politica
CAPITOLO I
Gli organi del Comune
Organi art. 5
Gli organi del comune sono:
a) l’Assemblea comunale;
b) il Consiglio comunale;
c) il Municipio.
CAPITOLO II
L’Assemblea comunale
Composizione art. 6
L’Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.
Attribuzioni art. 7
L’Assemblea per scrutinio popolare:
a) eleggeil Municipio, il Sindaco e il Consiglio Comunale;
b) decide sulle domande d’iniziativa e di referendum in materia comunale.
Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della legge speciale.
CAPITOLO III
Il Consiglio comunale
Istituzione art. 8
Il Consiglio comunale è composto da 19 membri. Solo eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
La carica è obbligatoria.
L’incompatibilità è regolata dall’art. 43 lett. b. LOC
Elezione art. 9
L’elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni
nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.
Dimissioni e art. 10
decadenza Si richiamano gli art. 45 LOC e 15 RALOC.
Attribuzioni art. 11
1) in generale Si richiamano gli art. 42 cpv. 2, 66, 67, 68, 69 LOC.
2) Consiglio comunale Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni fissate dall’art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.
3) deleghe Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia
al Municipio di :
a) per spese d’investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 10'000.- per singolo investimento;
b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di fr. 10'000.- per singola progettazione;
c) per l’ acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene in oggetto dell’atto di fr. 20'000.-;
d) per intraprendere o stare in liti, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC) fino ad un importo di causa di fr. 20'000.- complessivo annuo;
L’importo annuo globale derivante dall’espletamento delle predette competenze delegate non deve superare i fr. 30'000.-.
Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l’importo fissato dall’art.5 aRALOC.
Al Municipio è delegata competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi dell’art. 42 Costituzione cantonale (art. 147 Legge sull’esercizio dei diritti politici).
Seduta costitutiva art. 12
1) convocazione Si richiama l’art. 46 LOC
2) dichiarazione di Si richiama l’art. 47 LOC.
fedeltà alla
costituzione ed alle
leggi
Ufficio presidenziale art. 13
La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessione ordinaria nomina l’Ufficio presidenziale così composto :
a) un Presidente;
b) un Vice-Presidente;
c) due scrutatori.
a) supplenza In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vice-Presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente di seduta.
b) obbligatorietà Le cariche non sono obbligatorie.
Sessioni ordinarie art. 14
(art. 49 LOC) Il Consiglio comunale si raduna due volte in sessione ordinaria.
La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente. La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
Il Presidente, d’intesa con il Municipio, può prorogare i termini di due mesi. Si richiama inoltre l’art. 49 cpv. 5 LOC.
Sessioni straordinarie art. 15
Si richiama l’art. 50 LOC.
Luogo art. 16
Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale.
Modo di art. 17
convocazione Si richiama l’art. 51 LOC.
Frequenza art. 18
sanzioni La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Si richiama l’art. 53 LOC.
Riconvocazioni art. 19
Si richiama l’art. 54 LOC.
Funzionamento art. 20.
e partecipazione Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte
del Municipio sullo stesso oggetto.
(art. 55 LOC)
In caso di intervento del Presidente quale relatore o capogruppo, la seduta è diretta dal Vice-Presidente.
Di regola il Presidente invita ad intervenire nell’ordine:
a) i relatori di maggioranza e minoranza;
b) i commissari che hanno firmato con riserva;
c) i portavoce dei gruppi.
Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.
Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27 LOC.
Pubblicità del art. 21
Consiglio comunale Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
a) pubblico Il pubblico assiste in silenzio nella spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.
b) media Gli organi di informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.
c) sedute informative Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell’apporto di tecnici o specialisti del ramo.
Messaggi municipali art. 22
- rapporti Si richiamano gli arrt. 56, 57 e 71 LOC e 10, 11,11a, 13 RALOC.
Urgenze ed art. 23
emendamenti Si richiamano gli art. 38, 56 e 59 LOC e 14a RALOC.
Sistema di voto art. 24
(art. 60 LOC) Il consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.
Quoziente di voto art. 25
Si richiama l’art. 61 LOC.
a) maggioranza
semplice Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono
raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
b) Maggioranza
qualificata Si richiama l’art. 61 cpv. 2 LOC.
In caso di parità, nella risoluzione di cui all’art. 61 cpv. 1 LOC la votazione viene ripetuta nella seduta successiva :se ilrisultato è ancora di parità ose ilnumero di voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. I consiglieri esclusi in forza all’art. 29 non sono computati nel numero dei presenti.
Entrata in materia art. 26
Il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. In seguito apre la discussione sull’oggetto con la trattazione di merito.
La domanda di non entrata in materia o di rinvio di cui all’art. 22 deve essere votata prima di ogni altra proposta.
Votazioni art. 27
a) in generale Chiusa la discussione sull’oggetto con la trattazione di merito si esperisce il voto.
b) eventuali Quando vi sono più proposte sull’oggetto di procede per votazioni eventuali ritenuto che l’ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
c) finale Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
d) regolamenti Si richiama l’art. 186 cpv. 2 LOC.
Revoca art. 28
di risoluzioni Si richiama l’art. 63 LOC.
Casi di collisione art. 29
Si richiamano gli art. 64 e 32 LOC.
Verbale art. 30
Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC.
Il riassunto delle discussioni e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte, approvati nella seduta successiva.
Pubblicazioni art. 31
delle risoluzioni Si richiama l’art. 74 LOC.
Interrogazioni art. 32
Ogni consigliere comunale può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d’interesse comunale.
Il Municipioè tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all’interrogante. In tale modo la procedura dell’interrogazione è conclusa.
Il Municipio, qualora giudicasse l’interrogazione di interesse generale, potrà diramarla, con la risposta, a tutti i consiglieri comunali.
Interpellanze art. 33
Ogni consigliere può interpellareil Municipiosu oggetti d’interesse comunale. Le interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti dell’amministrazione comunale che rientrano nell’ambito della sorveglianza del Legislativo.
Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre Autorità (fondazioni, stato civile, commissione tutoria, autorità fiscali, ecc.).
Le interpellanze devono essere formulate in forma scritta e il testo va consegnato alSegretario comunaledopo la loro presentazione.
Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa. La risposta deve comunque essere assicurata nella seduta successiva.
L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
Sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del Municipale. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
Mozioni art. 34
Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno. Il testo delle mozioni deve essere consegnato al Presidente all’inizio della seduta del Consiglio comunale e successivamente letto dal mozionante nella specifica trattanda posta all’ordine del giorno.
Essa deve essere immediatamente demandata per esame ad una Commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del Municipio di allestire entro il termine di sei mesi:
a) un preavviso scritto, oppure
b) un messaggio a sostegno della proposta.
Il Municipioche non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.
Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha il diritto di essere sentito.
Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la Commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
Il rapporto della Commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
Il Municipiodeve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi.
Referendum art. 35
Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.
Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell’art. 13 LOC, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno 1/5 dei cittadini.
Iniziativa art. 36
Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78, 79 LOC.
Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell’art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
CAPITOLO IV
Le Commissioni
Commissioni art. 37
a) permanenti Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, in occasione della seduta costitutiva, le seguenti commissioni :
a) gestione
b) petizioni
c) opere pubbliche.
b) speciali Si richiama l’art. 69 LOC.
c) composizione Le commissioni sono composte da 5 membri e stanno in carica l’intera legislatura. La carica di membro è obbligatoria.
d) nomina e Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina:
funzionamento un presidente, un vice-presidente ed un segretario.
La cariche sono rinnovabili.
Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite laCancelleria comunalecon avviso scritto ai membri di almeno 7 giorni prima della seduta.
Le Commissioni devono tenere un verbale delle riunioni.
e) attribuzioni Si richiamano gli art. 33, 56, 172 cpv, 3 lett. b LOC, art. 10 cpv. 2 RALOC.
Le commissioni permanenti svolgono gli attributi indicati dagli articoli 40, 41, 42, 43 del presente regolamento.
Il Municipio è l’organo competente a designare la commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi, tenuto conto della particolarità, della complessità e della specificità del tema in esame.
Validità delle sedute art. 38
quorum Si richiama l’art. 70 LOC.
Rappresentanza art. 39
proporzionale Si richiama l’art. 73 LOC.
Commissione art. 40
Gestione Si richiamano gli art. 72,171 a, 172, 173, 174, 175, art. 10 cpv. 2 RALOC.
La Commissione della gestione ha il compito:
a) di eseguire l’esame della gestione finanziaria e delle tenute dei conti;
b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell’autorità superiore;
c) di prendere visione del rapporto dell’organo di controllo esterno;
d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.
Commissione art. 41
Petizioni La Commissione delle petizioni ha il compito di :
a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
b) preavvisare le domande per la concessione dell’attinenza comunale;
c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi e di altri enti;
d) preavvisare la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
e) esaminare in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
f) esaminare i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
g) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale;
h) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.
Commissione art. 42
Opere Pubbliche La Commissione delle Opere Pubbliche ha il compito di:
a) preavvisare dal profilo tecnico progetti relativi a opere o servizi pubblici comunali e consortili;
b) preavvisare dal profilo tecnico interventi interessanti le infrastrutture (strade, piazze, canalizzazioni);
c) esaminare, dal profilo tecnico ed urbanistico, le proposte interessanti il piano regolatore e altre normative edificatorie, quando l’esame non è demandato dal legislativo ad una Commissione speciale.
Ispezione degli atti art. 43
Si richiama l’art. 105 cpv. 2 LOC.
Obbligo di art. 44
Discrezione Si richiama l’art. 104 LOC sulla discrezione e il riserbo.
I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l’assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.
Rapporti art. 45
si richiamano gli art. 71, 175 LOC e 13 RALOC
a) ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell’oggetto in consiglio comunale, oppure sottoscrivere un rapporto di minoranza.
b) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
CAPITOLO V
Il Municipio
Composizione art. 46
Il Municipio è composto da 5 membri.
Nomine e art. 47
decisioni d’inizio Si richiamano gli art. 13 p), 46 cpv. 1, 89 cpv. 2, 90, 91 LOC
Legislatura All’inizio di ogni legislaturail Municipioprovvede :
a) alla nomina del Vice-Sindaco;
b) all’istituzione e all’assegnazione dei dicasteri;
c) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalle leggi o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, nonché il Presidente;
d) alla nomina negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza:
e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.
Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata della legislatura.
Competenze art. 48
Generali Si richiama l’art. 106 LOC.
Il Municipio, nell’ambito dell’autonomia residua comunale, pianifica l’attività del Comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse comune, comprese le procedure amministrative.
Attribuzioni art. 49
Si richiamano gli art. 106, 107, 198, 109, 112 LOC.
Competenze art. 50
delegate Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.
Competenze art. 51
a delegare Si richiama l’art. 9 cpv. 4 LOC.
Il Municipio è autorizzato a delegare alSegretario comunaleed eventualmente ad altri funzionari competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l’art. 13 della Legge edilizia cantonale e gli arrtt. 7 e 8 Legge sull’esercizio dei diritti politici.
Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli.
Contro le decisioni emanate dall’istanza subordinata nell’esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall’intimazione della decisione.
Tasse e indennità art. 52
speciali Si richiamano gli art. 116 LOC e 28 RALOC.
Per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti l’indennità richiesta è calcolata sulla base delle tariffe a regia di Enti, Società o Associazioni che rappresentano le arti.
Sedute art. 53
a) convocazione Per la convocazione e la validità della seduta valgono gli art. 93 e 94 LOC.
b) luogo Le sedute hanno luogo nella casa comunale.
Se ragioni speciali lo giustificano possono essere eccezionalmente tenute in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
Funzionamento art. 54
Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC, in particolare :
art. 96 : frequenza – obbligo di partecipare
art. 97 : difetto della maggioranza assoluta
art. 98 : direzione, discussione, votazioni
art. 99 : validità delle risoluzioni
art. 100 : collisione d’interessi
art. 102 : revoca di risoluzioni.
Spese non art. 55
Preventivate Si richiamano gli art. 115 LOC e 5a RALOC.
Il Municipiopuò effettuare spese non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all’importo annuo complessivo di fr. 15'000.-.
Lavori e art. 56
forniture Si richiama la legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 ed il relativo regolamento di applicazione del 1° ottobre 2001.
Verbale art. 57
Si richiama l’art. 103 LOC.
Criteri di art. 58
comportamento
a) informazione Il Municipio, all’inizio della legislatura, stabilisce le modalità interne di comportamento per assicurare e disciplinare l’informazione sui problemi comunali di particolare interesse.
A tale riguardo favorisce l’informazione.
b) discrezione e riserbo I membri del Municipio devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta.
c) divieto di prestazione Un membro del Municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.
d) rilascio estratti Si richiama l’art. 105 LOC.
CAPITOLO VI
Il Sindaco
Competenze art. 59
Per le incombenze del Sindaco, che rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge, si richiamano le disposizioni della LOC :
art. 98 : sedute municipali
art. 118 : competenze e funzioni in genere
art. 119 : competenze e funzioni in particolare
art. 120 : supplenza del Sindaco
art. 121 : casi urgenti.
CAPITOLO VII
Dicasteri, commissioni e delegazioni
Dicasteri art. 60
Si richiamano gli art. 90 LOC e 18 RALOC
Delegazioni art. 61
e commissioni Il Municipio, all’inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:
a) delegazione tributaria : 3 membri
b) commissione scolastica : 5 membri
c) commissione azienda acqua potabile : 5 membri
Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà fare parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.
Nomina inoltre :
a) il delegato nella commissione tutoria regionale;
b) il delegato e supplente per l’inventario al decesso;
c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
d) il perito comunale;
e) il delegato nella commissione scuola media;
f) il delegato nella Fondazione Grassi.
Commissioni art. 62
speciali Si richiama l’art. 91 LOC.
Il Municipio può altresì istituire altre commissioni ad hoc composte da 5 membri quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l’esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da adottare.
Dichiarazione art. 63
fedeltà I membri della Delegazione Tributaria, i periti nonché il delegato ed il supplente per l’inventario decessi prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.
Organo peritale art. 64
di controllo Si richiama l’art.171 acpv. 2 LOC.
TITOLO III
I dipendenti comunali
Dipendenti art. 65
in genere Si richiama l’art. 125 LOC.
Rapporti d’impiego art. 66
I requisiti per la nomina, gli incarichi, i doveri di servizio, le responsabilità e in generale i rapporti d’impiego con i dipendenti comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei dipendenti (ROD).
Dichiarazione art. 67
fedeltà Prima di entrare in carica ilSegretario comunalee il perito comunale sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi.
Obblighi e art. 68
doveri di servizio Si richiama il Regolamento Organico dei dipendenti ROD.
Inoltre i dipendenti devono adempiere con zelo ed assiduità ai doveri inerentila carica. Nell’espletamento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuto all’ossequio delle norme di cortesia nei rapporti con la cittadinanza e l’utenza.
Segretario art. 69
comunale Si richiamano gli arrt. 137, 138, 139, 140, 141, 142 LOC.
Diritto di art. 70
firma Si richiama l’art.138 aLOC.
Il perito art. 71
Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie.
In caso di impedimento o di collisione d’interesse ai sensi dell’art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.
La retribuzione del perito è carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.
TITOLO IV
Onorari, stipendi, diaria e indennità
Emolumenti art. 72
a) onorario I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari :
il Sindaco : fr. 5'000.- annui
il Vice-Sindaco : fr. 3'000.- annui
i municipali fr. 2'500.- annui
Inoltre riceveranno un’indennità di fr. 30.- per seduta alla quale presenzieranno.
b) indennità I membri del consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni municipali e i membri delle commissioni nominate dal consiglio comunale ricevono un’indennità di fr. 30.- per ogni seduta alla quale parteciperanno.
c) diarie Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni ricevono le seguenti indennità:
a) per una giornata fr. 200.-
b) per mezza giornata fr. 100.-
Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese di trasferta in analogia alle prescrizioni fissate dal Cantone per i propri dipendenti o rappresentanti.
d) rincaro Gli onorari, le indennità e le diarie di cui ai punti a), b), c), del presente articolo sono adeguate al rincaro all’inizio di ogni legislatura secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
TITOLO V
Gestione finanziaria e contabilità
Piano finanziario art. 73
Si richiamano gli arrt. 156 LOC,20 a RALOC.
Preventivi e art. 74
Consuntivi Si richiamano gli arrt. 152, 157 e 167 LOC.
Norme per la art. 75
gestione finanziaria Fanno stato le norme di cui agli arrt. 151a, 155, 158, 161, 171,
e la contabilità 171c, 214 LOC.
Moltiplicatore art. 76
Il Municipiostabilisce il moltiplicatore in base alle disposizioni dell’art. 162 LOC.
Messaggi per art. 77
investimenti I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all’importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.
I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica del Dipartimento come alle disposizioni dell’art. 205 LOC.
Diritto di firma art. 78
IlSegretario comunaleha il diritto di firma collettiva con il sindaco, con il vice-Sindaco e il capo-dicastero finanze per le operazioni relative ai conti correnti.
TITOLO VI
I beni comunali
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Definizione art. 79
I beni comunali si distinguono in:
a) beni amministrativi
c) beni patrimoniali
Suddivisione art. 80
a) beni amministrativi : si richiama l’art. 177 LOC
b) beni patrimoniali : richiama l’art. 178 LOC.
Amministrazione art. 81
Si richiama l’art. 179 LOC.
L’amministrazione dei beni comunali compete al municipio.
Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l’uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l’interesse generale.
Alienazioni art. 82
Locazioni Si richiama l’art. 180 LOC.
Titolo di art. 83
acquisizione ed I beni comunali sono costituiti, acquisiti o estinti per decisione
estensione del Consiglio comunale.
CAPITOLO II
Utilizzo dei beni amministrativi
Uso comune art. 84
Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge e dei diritti altrui.
Uso speciale art. 85
1) in generale L’uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale. Le condizioni d’uso sono fissate dal Municipio nell’atto di autorizzazione o concessione. La decisione deve considerare l’interesse pubblico all’utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
2) di poca intensità È soggetto all’autorizzazione l’uso di poca intensità dei beni amministrativi. E’ tale specialmente : il deposito temporaneo di materiali e macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate, la posa di brevi condotte in genere, di trasporto di energia e per l’evacuazione delle acque di rifiuto. L’occupazione con cinte, cancelli e solette, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie, l’esposizione occasionale di tavolini o bancarelle e simili per l’esercizio di commerci.
Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e riunione, salvo l’uso ragionevole dei beni per la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.
3) uso durevole È soggetto all’autorizzazione l’uso durevole dei beni amministrativi. E’ tale specialmente : l’occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza come la sporgenza di pensiline, balconi; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte in genere, di trasporto dell’energia, per radio e televisione via cavo; l’utilizzazione esclusiva e durevole per le affissioni pubblicitarie, l’esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l’esercizio di commerci, cassette e vasi per piante e fiori, tende.
4) procedura Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell’ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell’interessato.
5) condizioni Le condizioni dell’uso speciale sono fissate dal Municipio nell’atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l’interesse pubblico all’utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.Il Municipioha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l’uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.
6) durata La durata massima per le autorizzazioni è di 1 anno.
revoca La durata massima per le concessioni è di 10 anni.
Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere ose iltitolare non si attenga alle disposizione legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un’indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell’atto di concessione.
7) responsabilità Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall’uso dell’autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere richieste garanzie adeguate.
Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.
CAPITOLO III
Tasse
Ammontare art. 86
le tasse per l’uso speciale dei beni amministrativi sono fissate dalla relativa ordinanza, ritenuti i seguenti limiti massimi:
a) uso temporaneo di posteggi per il deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri o simili : da fr. 20.- a fr. 50.- il mq occupato per mese o frazione di mese;
b) posa di condotte d’acqua, di trasporto dell’energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, da fr. 20.- a fr. 50.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni se ciò non è già assunto dal richiedente.
Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.
Criteri di computo art. 87
Nel determinare le singole tasseil Municipiodeve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l’utente e dell’importanza delle limitazioni dell’uso cui la cosa è destinata. Le tasse sono dovute a decorrere dall’entrata in vigore dell’autorizzazione o della concessione.
Esenzioni art. 88
Sono esenti da tasse le utilizzazioni a fini ideali quali riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, feste organizzate da Associazioni, Società sportive o ricreative di Bedigliora senza fini di lucro.
CAPITOLO IV
Fideiussioni e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie
Fideiussioni art. 89
e mutui Si richiama l’art. 183 LOC.
Divieti art. 90
Si richiamano gli art. 182, 184 e 185 LOC.
Prestazioni art. 91
obbligatorie Si richiama l’art. 181 LOC
In caso di catastrofi naturali e di eccezionali eventi il municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.
TITOLO VII
Ordine pubblico
Norma generale art. 92
Il mantenimento dell’ordine pubblico, della quiete, della sicurezza nella giurisdizione del Comune, incombe al Municipio.
Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio può stabilire collaborazioni con altri Corpi di polizia o chiedere l’intervento della polizia cantonale.
Rumori molesti art. 93
divieto Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica ed in particolare : i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere ed in generale ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie o piazze come pure nella proprietà privata all’interno o in vicinanza dell’abitato. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.
In ogni caso l’emissione di rumori molesti deve rispettare i limiti di sensibilità definiti dal piano regolatore per le singole zone.
Quiete notturna art. 94
Fra le 23.00 e le ore 07.00 sono vietati nell’interno ed in vicinanza dell’abitato i canti e i suoni all’aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
Lavori rumorosi art. 95
L’esecuzione di lavori rumorosi è vietata tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, qualora ciò potesse provocare pregiudizio a terzi.
Lavori festivi art. 96
e notturni Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio è vietata l’esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.
Lavori agricoli art. 97
e giardinaggio Nei giorni festivi riconosciuti sono vietati i lavori di giardinaggio con macchinari rumorosi. Le macchine agricole e da giardinaggio (tosaerba, fresatrici, motoseghe, ecc.) devono funzionare in modo da non arrecare eccessivo e prolungato disturbo. Il loro impiego è comunque vietato la domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00.
L’accensione di fuochi all’aperto è regolata dalle normative cantonali.
Salvo i casi speciali autorizzati dal Municipio lo spandimento di letame per le necessità agricole è ammesso unicamente in giornate piovose o nell’imminenza di precipitazioni. Questi lavori sono comunque vietati nei giorni festivi riconosciuti.
Esercizi pubblici art. 98
Le attività degli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica. Esse sono sottoposti alla disposizione della legge cantonale.
Ballo e manifestazioni art. 99
ricreative L’organizzazione di balli e altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai relativi regolamenti di applicazione. Autorizzazioni per eventuali prolunghi d’orario, implicanti la proroga anche dell’orario di chiusura dell’esercizio pubblico possono essere concesse per circostanze particolari.
Funzioni religiose art. 100
rispetto Durante lo svolgimento di funzioni religiose sono proibiti, nelle vicinanze delle chiese, i giochi, gli schiamazzi, le riunioni rumorose nonché qualsiasi altro atto che possa turbare le funzioni stesse.
TITOLO VIII
Polizia locale
CAPITOLO I
Lavori – manomissioni e danneggiamenti - affissioni
Lavori stradali art. 101
Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti necessita chiedere l’autorizzazione al Municipio. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia
Manomissioni art. 102
danneggiamenti Sono passibili di multa, riservata l’azione civile e penale le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti, agli albi comunali e alla proprietà pubblica in genere.
Affissioni art. 103
Sono vietate le affissioni in genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa autorizzazione del Municipio.
Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall’area pubblica, se deturpanti l’estetica, contrarie alla moralità od oltraggiose verso terzi.
Siepi e muri di cinta art. 104
I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione regolare di muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio della vegetazione sporgente in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e garantire la visibilità e la sicurezza del traffico.
In caso di inadempienzail Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori a spese del proprietario.
Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall’area pubblica, se deturpanti l’estetica, contrarie alla moralità od oltraggiose verso terzi.
Costruzioni pericolanti art. 105
I proprietari sono tenuti ad eseguire la regolare manutenzione degli stabili per salvaguardare l’aspetto decoroso ed eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni o altre opere pericolose.
In caso di pericoloil Municipiopuò ordinare le necessarie misure, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.
Gronde e paraneve art. 106
I proprietari di stabili sono tenuti a munire i tetti versa l’area pubblica di paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastre di ghiaccio. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone e cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
Polizia mortuaria art. 107
Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio.
Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e alla pulizia del cimitero e alla polizia mortuaria, sono fissate da un regolamento speciale, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
CAPITOLO II
Polizia sanitaria - animali
Generalità art. 108
L’igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell’abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.
Rifiuti art. 109
La raccolta e la distruzione dei rifiuti è oggetto di regolamentazione particolare.
Cani art. 110
Sull’area pubblica i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
I proprietari devono attuare, nella loro proprietà, tutte quelle misure atte ad evitare la fuga e sono responsabili dell’incolumità dei passanti. Devono intervenire qualora il cane disturbasse, in particolare durante le ore serali e notturne, con latrati continui, la quiete pubblica. I proprietari sono inoltre tenuti a pulire il suolo pubblico là dove esso sia stato lordato dai loro animali.
Maltrattamenti art. 111
E’ vietato maltrattare animali di qualsiasi genere o specie.
Il Municipiodenuncerà ogni caso di maltrattamento all’autorità competente.
CAPITOLO III
La circolazione
Generalità art. 112
La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonale e federali in materia.
Arredo urbano art. 113
Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali e quelli ciclabili, riservare le disposizioni della legge cantonale sulle strade e di altre leggi o regolamenti.
TITOLO IX
Edilizia – protezione del paesaggio e dei beni culturali ed artistici
Generalità art. 114
Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge di applicazione, alla legge edilizia cantonale, al piano regolatore ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabile.
Il Municipio veglia sull’osservanza delle legislazioni in materia di bellezze naturali e del paesaggio.
Manutenzione art. 115
dei fondi I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e scevro di pericoli per terzi.
In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la manutenzione e la pulizia mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
TITOLO X
Contravvenzioni e multe
Ammontare della multa art. 116
Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L’ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, va fino ad un massimo di fr. 10'000.—, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidività.
Rapporti e segnalazioni art. 117
Si richiama l’art. 146 LOC.
I municipali eilSegretario comunaleche vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi in forma scritta.
Procedura art. 118
Per la procedura, la prescrizione , i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.
TITOLO XI
Regolamenti – ordinanze – convenzioni - petizioni
Regolamenti art. 119
Il Consiglio comunale disciplina mediante appositi Regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
Ordinanze art. 120
Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di 15 giorni. Il Consiglio di Stato, d’ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.
Esecuzione di art. 121
compiti pubblici Si richiamano gli arrt. 193,193 a, b, c, d, e LOC
Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.
Petizioni art. 122
a) diritto di risposta
Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole, di regola 30 giorni. E’ considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito la risposta è comunicata al primo firmatario.
b) esame
Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio.
Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal presidente alla Commissione delle petizioni.
La Commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.
Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.
TITOLO XII
Disposizioni transitorie ed abrogative
Entrata in vigore art. 123
Il presente regolamento entra in vigore non appena ricevuta l’approvazione governativa.
Esso sarà quindi consegnato ai cittadini che ne faranno richiesta, la prima volta a tutti i fuochi in forma gratuita.
Abrogazioni art. 124
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 28 giugno 1993 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.
oooooooooo / ooooooooooo
Adottato dal Consiglio comunale di Bedigliora il 21 dicembre 2009.
PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Dario Giandeini
Gli scrutatori : La Segretaria :
Paolo Ferretti Hedy Andina
Lucien Valenti
Esposto all’albo comunale dal 4 gennaio 2010 al 4 febbraio 2010.
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione del 10 febbraio 2010.
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