STATUTO CONSORZIO SCOLASTICO
SE BEDIGLIORA
Capo no. 1: Generalità
Art. 1 Denominazione e comuni consorziati |
Con la denominazione Consorzio SE di Bedigliora è costituito tra i Comuni di Curio, Miglieglia e Bedigliora un Consorzio ai sensi dellaLegge sul Consorziamento dei Comuni (LCC) del 21.2.1974 e l'art. 63.a della Legge sulla Scuola del 29.5.1958. Per il suo disciplinamento fa stato la deroga a norma dell'art. 2 cpv. 2 LCC. |
Art. 2 Scopo |
Il Consorzio ha lo scopo di amministrare il centro scolastico sito a Bedigliora |
Art. 3 Proprietà |
Il centro scolastico è di proprietà del Comune di Bedigliora per 9/18, del Comune di Curio per 7/18 e del Comune di Miglieglia per 2/18. |
Art. 4 Competenze comunali |
Il Consorzio è competente a gestire autonomamente il soprammenzionato centro. |
Art. 5 Comprensorio |
Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni di Curio, Miglieglia e Bedigliora. La sede del Consorzio è a Bedigliora. |
Art. 6 Durata |
Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. |
Capo no. 2: Organi del Consorzio
Art. 7 Organi |
Gli organi del Consorzio sono: a) i legislativi dei Comuni consorziati Essi stanno in carica quattro anni. |
Art. 8 Legislativi comunali |
1) Adottare e modificare lo Statuto; |
Art. 9 Delegazione consortile |
La Delegazione consortile si compone di sei membri così suddivisi due membri per il Comune di Curio due membri per il Comune di Miglieglia due membri per il Comune di Bedigliora |
Art. 10 Elezione |
La Delegazione consortile è nominata all'inizio di ogni quadriennio dai legislativi comunali proporzionalmente ai gruppi che li compongono. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato o di impiegato del Consorzio. |
Art. 11 Presidente e Vicepresidente |
Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dalla Delegazione consortile all'inizio del quadriennio e rimangono in carica per quattro anni. |
Art. 12 Segretario |
Il segretario del Consorzio funziona sulla base di un mansionario. |
Art. 13 Competenze |
La delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi. In particolare: a) esegue o fa eseguire le risoluzioni dei legeslativi comunali; b) allestisce per ogni anno il preventivo e il consuntivo; c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, nonché delle tasse e dei contributi d'altra fonte; d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; e) nomina il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile; f) nomina gli impiegati del Consorzio; g) nomina i docenti del centro consortile; h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come gli articoli 113, 179 e 180 della LOC. |
Art. 14 Funzionamento |
La Delegazione consortile funziona per analogia secondo le norme del capitolo quarto della Legge Organica Comunale, tranne gli articoli 80, 81, 82 da 106 a 110 inclusi e 116. La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dei legislativi comunali, fino a un importo annuo complessivo di Fr. 10'000.-. |
Art. 15 Commissione della Gestione Composizione |
La commissione della Gestione si compone di tre membri. Un rappresentante per ogni Comune consorziato. |
Art. 16 Elezione |
La Commissione della Gestione è eletta dai legislativi comunali all'inizio del quadriennio tra i membri della Commissione della Gestione del legislativo e sta in carica quattro anni. |
Art. 17 Funzione |
La Commissione della Gestione funziona in applicazione analogica Delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge Organica Comunale |
Art. 18 Commissione scolastica Composizione |
La Commissione scolastica si compone di sei membri |
Art. 19 Elezione |
La Commissione scolastica è nominata all'inizio di ogni quadriennio dalla Delegazione consortile. I docenti che insegnano nel Consorzio e le persone a essi legati dai Vincoli di parentela indicate dalla LOC, non possono far parte della Commissione scolastica |
Art. 20 Presidente e Vicepresidente |
Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dalla Commissione scolastica all'inizio del quadriennio e rimangono in carica quattro anni. |
Art. 21 Competenze |
La commissione scolastica: a) collabora con la Delegazione consortile nello svolgimento dei Compiti previsti dall'art. 51 della Legge sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Elementare; b) esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici c) formula alla Delegazione consortile il preavviso per l'assunzione dei docenti e il personale di Direzione. |
Capo no. 3: Finanziamento e gestione
Art. 22 Finanziamento |
Il consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: a) le quote di partecipazione dei Comuni b) i sussidi erariali Le mansioni amministrative vengono svolte dal segretario e sono renumerate. Dette prestazioni sono quantificate in ca. 80 ore annuali e sono renumerate in Fr. 45.-- l'ora lordi. I delegati ricevono un'indennità (Fr. 40.-- l'ora) |
Art. 23 Quote di partecipazione dei Comuni |
I comuni partecipano alle spese del Consorzio come segue: a) spese d'insegnamento b) spese di gestione c) spese di trasporto d) spese di manutenzione |
Art. 24 Tasse e contributi |
Possono essere prelevate tasse e contributi conformemente alla leggi vigenti della Legislazione scolastica (vedi ad es. gli articoli 54, 55 e 56 della Legge sulla Scuola |
Art. 25 Tenuta dei conti |
Per la tenuta dei conti sono applicabili per anologia le norme della Legge Organica Comunale. |
Art. 26 Bilanci preventivi e consuntivi |
I Bilanci preventivi e consuntivi vengono sottoposti ai rispettivi legislativi comunali per l'approvazione nei seguenti termini: a) i bilanci preventivi in concomitanza con la presentazione del Bilancio del Comune. b) i bilanci consuntivi in concomitanza con la presentazione del Bilancio del Comune. A questo scopo la Delegazione consortile invia al Consiglio di Stato e ai Municipi dei Comuni consorziati, all'intenzione dei rispettivi legislativi: a) i bilanci preventivi entro il 30 Settembre di ogni anno; b) i bilanci consuntivi entro il 15 Febbraio di ogni anno |
Capo no. 4: Norme varie
Art. 27 Ricorsi |
Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge Organica Comunale |
Art. 28 Scioglimento |
Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati. E' comunque riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stat |
Art. 29 Entrata in vigore |
Il Consiglio di Stato ha approvato il presente Statuto in data 15. Maggio 1997. Le modifiche nel 2008 |